Descrizione
Premesso che:
L’Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo-animale, con la finalità di risolvere il degrado nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, a causa della presenza di escrementi di cani, con conseguenti rischi per la salute della cittadinanza;
L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie;
I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti;
Valutato che: l’elemento essenziale, per il conseguimento degli obiettivi posti, è rappresentato dalla gestione responsabile degli animali, ovvero dalla conoscenza e dall’attuazione, da parte dei proprietari e detentori, di precisi obblighi e comportamenti;
Preso atto: inoltre che alcuni proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche o aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio anche l’incolumità delle persone e della circolazione veicolare;
Accertato che: tale comportamento è causa di disagio per i cittadini, per l'evidente assenza del dovere civico dei proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento;
Ritenuto: opportuno prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;
Visti:
- La Legge quadro 14/08/1991, n° 281 in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo;
- Il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R 320/54;
- La Legge 24.11.1981 n. 689 in materia di depenalizzazione del sistema penale;
- Gli articoli 50 e 54 del T.U.E.L.;
- La legge n.281/1991 in materia di animali d’affezione;
- La legge regionale n.2 del 07/02/2020 “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione – abrogazione l.r. 03/04/1995 n.12 (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo)”;
- L’art. 672 e 727 del codice Penale “Omessa custodia e mal governo degli animali”;
- L’art. 2052 del Codice civile “Danno cagionato da animali”;
ORDINA
a decorrere dalla data di esecutività della presente ordinanza, ai proprietari e detentori di cani a qualsiasi titolo, di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:
- È fatto divieto di lasciare i cani liberi di vagare incustoditi nei luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio comunale, prescrivendo l’uso del guinzaglio nonché di munire di museruola i propri cani di media e grossa taglia, all’occorrenza;
- È fatto divieto di condurre i cani all’interno delle aree giochi per bambini, site su spazi pubblici del territorio comunale;
- È fatto obbligo di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi e al corretto smaltimento delle stesse, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- È fatto obbligo di portare con sé, al fine del rispetto del dovere della raccolta delle deiezioni canine, strumenti quali paletta e/o sacchetto idoneo all’asportazione e contenimento delle feci animali, in numero sufficiente da rapportarsi alla permanenza sul luogo pubblico e alle esigenze dell’animale, nonché di munirsi di un contenitore con acqua, in quantità sufficiente per dilavare le deiezioni dell’animale; tali strumentazioni dovranno essere esibite, su richiesta, ai soggetti incaricati dell’osservanza della presente ordinanza.
Per i bisogni fisiologici dei cani occorre condurli possibilmente su terreno vegetale e in zone non pavimentate, evitando di interessare marciapiedi, piazze pedonali, aree per il gioco dei bambini e aiuole di verde attrezzato.
Lo smaltimento delle deiezioni raccolte deve avvenire presso un contenitore per rifiuti umidi organici; in caso d’uso di palette e sacchetti in materiale riciclabile, le deiezioni possono essere riciclate mediante compostaggio, mediante contenitori eventualmente predisposti a tale scopo.
SANZIONI
Restando ferma l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti vigenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7-bis del D. Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 300,00;
Dalle presenti disposizioni sono esonerati:
- i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine;
- le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio; Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.
AVVERTE
che a norma dell'art. 3 c. 4° della L. 07/08/1990, n° 241, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della L. 06/12/1971, n°. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
DISPONE
Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento è
attribuito in via generale al Comando di Polizia Locale (e comunque a tutte le Forze di Polizia qualora vengano riscontrate violazioni di carattere penale). Che la presente ordinanza sia pubblicata sull’albo pretorio online, sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:
- al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Spongano