Ordinanza nr. 44 – Per la prevenzione degli incendi boschivi e il decoro urbano

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Ordinanza Sindacale

Data:

21 Giugno 2024

Tempo di lettura:

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Descrizione

PREMESSO CHE:

  • In maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria ed abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, poste sia all’interno che all’esterno del centro abitato e anche nella marina;
  • nel territorio comunale esistono diversi terreni, aree e spazi di proprietà privata in stato di abbandono o verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea od anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringendo la carreggiata stradale e la fruibilità dei marciapiedi;
  • nel territorio comunale vi sono altresì terreni, aree verdi, lotti non edificati, giardini privati, lasciati in completo stato di abbandono o di incuria, molti dei quali privi di recinzione, che evidenziano effettivo degrado, divenuti nel contempo ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di ratti, serpi, insetti e cinghiali e che di fatto costituiscono anche pericolo di innesco di incendi;
  • sono inoltre presenti sul territorio comunale facciate e strutture di unità immobiliari (talvolta anche abitate ma prive di ogni necessaria attività di manutenzione) in stato di abbandono e di degrado che arrecano un danno al decoro urbano e all'immagine cittadina e rappresentano potenziale causa di pregiudizio delle strutture edilizie, specialmente in muratura;
  • lo stato di abbandono di edifici privi di specifici accorgimenti tecnici (griglie, reti od altro dispositivo teso ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere) e di aree verdi favorisce la presenza di animali infestanti di vario genere;

RILEVATO che il fenomeno di degrado reca pregiudizio, oltre che all'igiene pubblica, anche al decoro urbano, alla dignità della comunità locale e dell'Amministrazione, generando un naturale scadimento nella percezione della qualità e dell'immagine del paese;

CONSIDERATO CHE la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente, quale bene primario della comunità, costituisce una responsabilità fondamentale di tutta la collettività;

DATO ATTO CHE:

  • questa Amministrazione ha avviato un'importante azione tesa alla complessiva riqualificazione, valorizzazione e promozione del suo territorio;
  • risulta necessario intervenire al fine di prevenire e contrastare comportamenti, anche omissivi, che determinano pregiudizio per la sicurezza dei cittadini ed il depauperamento del patrimonio collettivo e che favoriscono situazioni generali di malcostume ed incuria, comportando lo scadimento della vivibilità nel centro urbano e, sostanzialmente, della qualità della vita civile cittadina;

CONSIDERATO CHE le situazioni di incuria e di degrado descritte concorrono a ledere o sminuire l'immagine cittadina, a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica ed alla sicurezza in generale, anche stradale;

RITENUTO utile, ai fini di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia e manutenzione delle proprietà immobiliari che si trovano nelle condizioni indicate ed in abbandono con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di aree residenziali e di civili abitazioni;

VISTA la legge 21.11.2000 n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);

VISTO il Titolo III del D. Lgs. n. 139 del 08.03.2006 in materia di prevenzione incendi;

VISTO l’art. 255 del D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTI gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

RICHIAMATO l’art. 54, commi 4 e 4 bis, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. il quale prevede che il Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo, adotti provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità e la sicurezza urbana;

VISTO il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n. 773;

VISTO l'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 che stabilisce l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione alle disposizioni regolamentari e delle ordinanze comunali;

VISTA la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990 e s.m.i.;

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ORDINA

  • ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli incolti o coltivati;
  • ai proprietari di aree verdi incolte o abbandonate;
  • ai proprietari di aree artigianali o industriali dismesse;
  • agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.;
  • ai proprietari di immobili;
  • ai responsabili dei cantieri edili;
  • ai proprietari di aree non edificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
  • ai proprietari di aree verdi in genere;
  • ai proprietari di lotti urbanizzati e non edificati;

ciascuno per le rispettive competenze:

  1. di tenere i terreni e le aree di cui sopra sgombri da sterpaglie, cespugli, rovi, ramaglie, erbe infestanti, da immondizie e da rifiuti in genere, mantenendo le aree di proprietà pulite ed in perfetto ordine attraverso tagli periodici della vegetazione, al fine di evitare rifugio ad animali che siano, potenziali veicoli di malattie o comunque inconvenienti dal punto di vista igienico sanitario, nonché dal possibile rischio di propagazione di incendi (in particolar modo esplicitamente per la prevenzione degli incendi, per tutto il periodo estivo è obbligo porre in essere le suindicate condizioni, al fine di creare una idonea fascia parafuoco di isolamento che deve prolungarsi per 5 metri dal ciglio delle strade e altrettanti dagli altri confini);
  2. di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;
  3. le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, devono essere tenute pulite a carico dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi;
  4. di effettuare idonea manutenzione sulle facciate esterne degli immobili al fine di garantire il decoro ed immagine delle stesse, nonché lo stato di conservazione delle strutture edilizie a tutela della pubblica e privata incolumità;
  5. di procedere alla pulizia e manutenzione di immobili disabitati, cantieri edili, opifici e l'adozione ed installazione di specifici accorgimenti tecnici, griglie, reti od altri dispositivi idonei tesi ad evitare la penetrazione di roditori, volatili e di animali in genere;
  6. di controllare costantemente lo stato di gestione e conduzione delle aree e degli immobili oggetto della presente disposizione;
  7. nel periodo stabilito di “grave pericolosità” a rischio di incendio boschivo, sono vietate, ai sensi dell’art. 10, comma 5, della Legge N. 353 del 21 Novembre 2000, tutte le azioni e le attività che, anche solo potenzialmente, possono determinare l'innesco d’incendio.

I proprietari ed i possessori a qualsiasi titolo di terreni ricadenti nelle suddette fattispecie saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per negligenza e/o inosservanza delle vigenti disposizioni di legge e delle disposizioni sopra impartite.

Gli interventi predetti dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 10 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza e trascorso inutilmente il termine suindicato, sarà facoltà di questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, procedere d’ufficio nei confronti dei trasgressori.

Per i trasgressori della presente Ordinanza che non diano attuazione, agli obblighi sopra riportati nonché alle suddette attività di ripristino a loro cura e spese viene applicato il regime sanzionatorio di cui all’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000 “Sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00”.

Per le trasgressioni ai divieti di cui al punto 7 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 1.032,91 e non superiore a € 10.329,14. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all’articolo 7, commi 3 e 6 della Legge 353 del 21 Novembre 2000.

In caso di trasgressioni ai divieti di cui al punto 7, da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui sopra, è disposta la revoca della licenza, dell’autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività.

Nel caso di omessa manutenzione di cui al punto 2 sarà elevata una sanzione da € 173,00 ad € 694,00, pagamento in misura ridotta di € 121,10, se effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data della notifica, così come previsto dall’art. 29 del Codice della Strada.

La presente Ordinanza sostituisce ed annulla le precedenti di pari oggetto.

DEMANDA

In via prioritaria al Comando di Polizia Locale ed a tutti gli altri organi di Polizia, unitamente all’Ufficio Ambiente del Comune di Castro, le attività di vigilanza e controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è altresì pubblicata sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio online, nonché resa nota alla cittadinanza mediante affissione di manifesti e con altri mezzi di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 2 - comma 4 - della Legge 07.08.1990 n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Capo dello Stato o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R., rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

  • al Comando di Polizia Locale;
  • al Comando dei Carabinieri di Spongano;
  • alla ASL.

Ultimo aggiornamento: 24/06/2024, 10:02

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