A chi è rivolto
Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme contenute nei regolamenti comunali, alle ordinanze comunali ed altre leggi statali o regionali.
Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme contenute nei regolamenti comunali, alle ordinanze comunali ed altre leggi statali o regionali.
La Polizia Locale svolge il servizio di polizia amministrativa ai sensi della legge regionale 6/2015. Gli operatori di Polizia Locale svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace (vedere sotto modalità e tempi).
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace.
Entro 30 (trenta) giorno dalla contestazione o notificazione, l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti contenenti le proprie argomentazioni per le quali ci si ritiene estranei alla violazione e può chiedere di essere sentito dalla stessa autorità.
L’autorità competente esaminate i documenti inviati e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e/o comunicate durante l’eventuale audizione richiesta:
Assolvimento alla trasgressione con pagamento della sanzione amministrativa
TERMINI PRESENTAZIONE RICORSO entro il termine di 30 giorni dalla notifica del verbale.
In caso di rigetto del ricorso verrà successivamente emessa ordinanza ingiunzione che fisserà la cifra da pagare e le modalità di pagamento, diventando atto esecutivo per la successiva riscossione coattiva, cui sarà possibile ricorrere al Giudice di Pace di competenza entro 30 giorni dalla notifica dell’atto ingiuntivo.
Se il pagamento viene effettuato entro 5 giorni dalla data della contestazione o della notificazione, l'importo può essere ridotto del 30%, escluse le spese di procedura che dovranno sempre essere corrisposte per intero.
Dal 6° al 60° giorno dalla data di contestazione o notificazione il trasgressore è ammesso al pagamento del minimo edittale previsto dalla specifica violazione. Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, la sanzione pecuniaria subirà l’automatico raddoppio.
Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.
Con il termine "notifica" si intende l’aver portato l'interessato a conoscenza giuridica di un atto che lo riguarda e, di solito, questo avviene mediante consegna a mezzo posta o tramite messo notificatore all'indirizzo di residenza o domicilio. Qualora il destinatario sia assente verrà lasciato avviso del tentato recapito presso la residenza e l'atto, che è da ritenersi correttamente notificato, potrà essere ritirato, secondo quanto indicato nell'avviso, o presso l'ufficio postale o presso il Municipio.
Con il termine "contestazione" invece si intende la notificazione formale, ad opera di un Agente di Polizia, tramite consegna diretta di un verbale che contiene la descrizione del fatto che costituisce illecito, oltre alle generalità di chi lo ha commesso, il luogo ed il momento in cui è stato commesso. Tale contestazione avviene, di norma, direttamente sulla strada al momento del fatto.
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Pagina aggiornata il 06/02/2024